Lo stabilimento balneare può farmi pagare solo per passare e fare il bagno?

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La legge non dorme mai, nemmeno sotto l’ombrellone e ogni estate torna il medesimo equivoco davanti agli ingressi degli stabilimenti balneari. Il cliente chiede l’accesso al mare per fare il bagno e il gestore presenta un ticket come se quel tratto verso il mare fosse parte dei servizi del lido. Il prezzo ha senso se corrisponde a una prestazione reale del lido, come un posto attrezzato e riservato, doccia e cabina.

Infatti, la spiaggia resta demanio marittimo anche quando è data in concessione. Quindi, chi attraversa lo stabilimento per raggiungere la battigia e fare il bagno esercita un diritto che la concessione deve rispettare. Anche le ordinanze balneari locali, come quella adottata da Roma Capitale per la stagione 2026, si muovono su questa linea quando chiedono passaggi aperti, visibili e segnalati verso il mare.

Posso entrare in uno stabilimento solo per fare il bagno?

“Sì, se l’ingresso serve solo a raggiungere la battigia e fare il bagno”.

Chi attraversa lo stabilimento balneare per arrivare al mare esercita un diritto di accesso, senza acquistare i servizi del lido.
La ragione sta nella natura demaniale della spiaggia. Anche quando è affidata a uno stabilimento, la spiaggia e il lido del mare restano beni del demanio marittimo, ai sensi dell’art. 822 c.c. e dell’art. 28 del Codice della navigazione. Il concessionario gestisce uno spazio pubblico affidato alla sua organizzazione, non una proprietà privata libera da vincoli.

L’art. 823 c.c. ammette diritti di terzi sui beni demaniali solo nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge. Dentro questo perimetro si colloca l’art. 36 del Codice della navigazione, che consente la concessione balneare anche con un uso organizzato dell’area, purché compatibile con il pubblico uso del mare. La concessione dà al lido uno spazio da gestire, non il potere di chiudere il mare dietro un prezzo.

“I titolari delle concessioni devono consentire il libero e gratuito accesso e transito per raggiungere la battigia antistante l’area in concessione, anche ai fini della balneazione (art. 1, co. 251, lett. e) l. n. 296/2006)”.

Il Consiglio di Stato ha espresso questa gerarchia con una formula che spiega bene il limite della concessione: la fruizione collettiva del demanio marittimo resta la regola, mentre l’esclusività attribuita al concessionario opera come eccezione. Significa che il gestore può organizzare l’area, presidiare gli spazi, indicare percorsi e vendere servizi, ma deve mantenere praticabile l’accesso al mare.

Dove posso arrivare senza prendere lettino o ombrellone?

Si può arrivare fino alla battigia e fare il bagno, passando dal varco indicato dallo stabilimento balneare. Il diritto di accesso serve a raggiungere il mare, non a trasformare l’area attrezzata in spiaggia libera.

“La battigia è la fascia più vicina all’acqua, quella destinata al transito, alla sicurezza e alla balneazione”.

L’art. 11 della legge n. 217/2011 richiama il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini della balneazione. La parola “fruizione” va letta dentro la funzione di quella fascia: camminare, raggiungere l’acqua, fare il bagno, consentire il soccorso e il transito. Non autorizza a trasformare la battigia in una postazione privata con telo, sedie, borse o ombrellone quando l’ordinanza locale impone di lasciarla libera.

Molte ordinanze balneari locali impongono che la battigia resti libera per alcuni metri, così da consentire il passaggio dei bagnanti, l’intervento dei soccorsi e l’accesso al mare.
Il concessionario può indicare un varco di accesso e organizzare il percorso interno, evitando attraversamenti tra cabine, magazzini, aree tecniche o zone riservate al personale. Quel varco deve però essere reale, visibile e fruibile. Se l’unico passaggio viene chiuso, nascosto o subordinato a un pagamento, il problema non riguarda più l’ordine interno del lido, ma l’accesso al mare dentro una spiaggia in concessione.

Che cosa sto pagando quando entro in un lido?

Il nome scelto dal gestore pesa poco. Può chiamarsi ingresso, ticket, contributo o giornaliero; conta ciò che il cliente riceve in cambio.
Se il pagamento dà accesso a un lettino, a un ombrellone, a una cabina, a una doccia, a un deposito o a uno spazio attrezzato, il rapporto ha la struttura di un contratto di servizio.
Se il denaro serve solo a superare il varco, il ticket non paga una prestazione del gestore, ma il transito verso il mare.

Il lido rischia qualcosa se fa pagare solo il passaggio?

Sì, se il ticket diventa una modalità di gestione dell’accesso al mare. In quel caso la questione esce dalla discussione tra cliente e gestore e riguarda il modo in cui lo stabilimento usa un bene demaniale ricevuto in concessione.

La prova serve a documentare che il prezzo riguarda il solo attraversamento dello stabilimento, e non altri servizi dello stabilimento.
L’art. 47 del Codice della navigazione collega la concessione al rispetto degli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dal titolo concessorio. Un singolo episodio non fa decadere automaticamente il concessionario, ma una condotta ripetuta e documentata può pesare sul rapporto con l’amministrazione.
Il piano penale va tenuto distinto.

“Si configura reato se il gestore occupa arbitrariamente uno spazio demaniale, realizza opere non autorizzate o impedisce l’uso pubblico del demanio con cancelli, ostacoli, chiusure o varchi resi impraticabili”.

L’art. 1161 del Codice della navigazione sanziona queste condotte con l’arresto fino a 6 mesi e con l’ammenda, salvo che il fatto integri un reato più grave. La Cassazione penale n. 34955/2025 ha dato rilievo proprio a un accesso al mare chiuso in modo strutturale da un cancello inserito nel perimetro di una concessione.

Autore articolo: studiolegaledumitrascu