La Svizzera fa la storia: stop all’importazione e alla vendita di pellicce ottenute con crudeltà sugli animali (ma non da subito)

La Svizzera compie un passo senza precedenti nel campo della tutela animale, diventando il primo Stato al mondo a sancire direttamente nella legge sulla protezione degli animali il divieto assoluto di importazione e commercio per le pellicce ottenute attraverso metodi di allevamento crudeli. Il traguardo è stato raggiunto a seguito dell’iter parlamentare che ha visto l’approvazione del controprogetto indiretto all’iniziativa popolare da parte del Consiglio nazionale e, con 43 voti favorevoli e 1 contrario, del Consiglio degli Stati guidato dalla senatrice Isabelle Chassot.
L’accordo istituzionale mette così al bando i prodotti derivati da specie come visoni, volpi, cani procione e cincillà allevati in gabbie anguste o sottoposti a gravi privazioni etologiche, recependo le linee guida scientifiche pubblicate nel rapporto dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare del luglio 2025.
L’introduzione delle certificazioni ufficiali gestite dall’USAV
Il perno operativo del nuovo impianto normativo si basa su rigorosi controlli affidati direttamente all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, noto come USAV, escludendo qualsiasi forma di autocertificazione o marchio privato gestito direttamente dall’industria del settore. Negozianti, boutique e rivenditori online attivi sul territorio svizzero saranno tenuti a dimostrare l’origine etica dei capi e l’assenza di sofferenze inflitte agli animali durante la produzione.
Questa svolta legislativa sorge anche grazie alla forte spinta propulsiva esercitata da organizzazioni animaliste come VIER PFOTEN, la Fondazione per l’animale nel diritto con Andreas Rüttimann, la Protezione Svizzera degli Animali con Marco Mettler e la Protezione degli Animali di Zurigo con Nadja Brodmann, che hanno sostenuto la necessità di archiviare definitivamente i fallimentari regimi di semplice dichiarazione commerciale volontaria.
I tempi della fase transitoria
Nonostante l’approvazione della legge, i negozi svizzeri non si svuoteranno immediatamente dei capi incriminati, poiché il Consiglio federale ha stabilito una graduale fase di transizione per consentire agli operatori commerciali di riorganizzare le proprie scorte e riconvertire le attività. In base alle decisioni assunte dall’esecutivo nella seduta del 5 giugno 2026, l’importazione commerciale di queste pellicce rimarrà consentita fino al 1° luglio 2029, mentre la vendita al dettaglio all’interno del Paese sarà pienamente vietata a partire dal 1° luglio 2030. Fino a quella data limite, i capi realizzati con pratiche contrarie agli standard dell’Organizzazione mondiale della sanità animale continueranno a comparire sugli scaffali, alimentando il dibattito sulla coerenza complessiva delle tutele applicate.
I nodi ancora irrisolti legati alla caccia ricreativa locale
Diversi osservatori e associazioni ambientaliste, tra cui il collettivo Wild beim Wild, hanno infatti evidenziato un’importante zona d’ombra che esclude dal divieto le pelli ricavate direttamente all’interno dei confini nazionali attraverso la caccia ricreativa alla volpe, come quelle recentemente commercializzate sul mercato delle pelli di Thusis a prezzi irrisori. La contraddizione solleva un interrogativo etico cruciale sul fatto che il principio del benessere animale debba valere soltanto per gli allevamenti industriali esteri e non anche per gli abbattimenti locali.
Fonte: Parlamento Svizzero
