L’agropirateria è un nuovo reato? Ti spiego cosa cambia davvero con l’approvazione del Ddl agroalimentare

Il Ddl “Tutela Agroalimentare” italiano è legge. La Camera dei deputati ha infatti approvato in seconda lettura il testo della legge che dovrebbe mirare a garantire più trasparenza e sicurezza ai prodotti alimentari acquistati dagli italiani. Ma perché si sta parlando di reato di agropirateria? Facciamo chiarezza.
Il provvedimento appena divenuto legge si compone di 21 articoli, con diverse modifiche al codice penale, e introduce nuove fattispecie penali, tra cui frode alimentare, commercio di alimenti con segni mendaci e istituisce una Cabina di regia per i controlli presso il Ministero dell’agricoltura.
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Il Ddl, in sostanza, avrà lo scopo di inasprire il trattamento sanzionatorio per il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, introduce il reato di commercio di alimenti con segni mendaci (segni distintivi o indicazioni falsi o ingannevoli). E l’agropirateria?
Agropirateria: facciamo subito chiarezza
Si è parlato molto di “nuovo reato di agropirateria”. Il punto è che il disegno di legge approvato dal Governo — celebrato anche dal ministro Francesco Lollobrigida come un risultato storico — non introduce il reato di agropirateria, ma lo inserisce come aggravante nei reati agroalimentari.
Può sembrare una differenza da addetti ai lavori, ma non lo è: cambia il modo in cui questi comportamenti vengono puniti e riconosciuti dalla legge.
Quindi cos’è l’agropirateria?
Si tratta della versione “industriale” delle frodi alimentari. Il termine, coniato anni fa da Alfonso Pecoraro Scanio, indica tutte quelle attività organizzate e sistematiche che imitano o falsificano prodotti agroalimentari, spesso sfruttando il nome e la reputazione del Made in Italy. Non si tratta quindi del singolo caso di etichetta sbagliata o della furbata occasionale, ma di sistemi strutturati, costruiti per ingannare i consumatori su larga scala.
Dire che l’agropirateria è un reato autonomo o un’aggravante non è un dettaglio. Se fosse diventata un reato vero e proprio, avrebbe avuto:
- una definizione penale autonoma
- strumenti più specifici per indagini e processi
- un riconoscimento più forte del fenomeno
Così com’è, invece, resta un “livello in più” di gravità, non una categoria indipendente.
Cosa cambia davvero con il nuovo disegno di legge
Secondo quanto si legge nella nota del Masaf, vengono inseriti nel Codice penale meccanismi di deterrenza con l’introduzione di due reati e l’aggravante:
- la Frode alimentare per punire chi commercializza alimenti o bevande che, a sua conoscenza, non sono genuine o che provengano da luoghi diversi rispetto a quelli indicati. Prevista la reclusione da 2 mesi a un anno
- commercio di alimenti con segni mendaci per punire chi utilizza segni distintivi o indicazioni per indurre in errore il compratore sulla qualità o sulla quantità degli alimenti. Prevista la reclusione da 3 a 18 mesi
- aggravante di agropirateria, quando l’attività illecita è realizzata in maniera organizzata e continuativa
- aggravante Quantità, qualora le quantità siano particolarmente rilevanti
- aggravante Biologico, qualora i prodotti siano commercializzati come Biologici ma non lo sono
In questi tre casi le pene sono aumentate fino a 1/3.
- protezione delle Indicazioni geografiche. Il reato di contraffazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine protetta già previsto dal nostro codice prevederà le sanzioni da 1 a 4 anni (prima era 2 anni) e multe da 10.000 a 50.000 euro (prima fino a 20.000 euro). Viene introdotta la misura della confisca obbligatoria per i reati sopraindicati disponendo la confisca di prodotti, beni o cose oggetto o prodotto dei reati e dei beni utilizzati per commettere il reato stesso
- introdotto l’obbligo per l’autorità giudiziaria di distribuire i prodotti sequestrati, ma commestibili, a enti territoriali o caritatevoli per destinarli a persone bisognose o animali abbandonati, nonché una più ampia “diversa destinazione prevista dalla legge”, ampliando le possibilità di destinazione dei prodotti
- sanzioni amministrative: il provvedimento prevede una gradazione delle sanzioni in base alla gravità della violazione
- istituita la “Cabina di regia per i controlli amministrativi”, presieduta dal Ministro del MASAF e che vede la partecipazione, ai più alti livelli, delle istituzioni deputate ai controlli
- uso improprio del termine “latte”: il testo vieta l’utilizzo del termine “latte” e di prodotti lattiero-caseari per prodotti vegetali (i.e. uso improprio del termine “latte”) se non accompagnato dalla denominazione corretta (p.e. latte di mandorla venduto come sostitutivo senza distinzione). Sanzioni da 4.000 a 32.000
Il disegno di legge rafforza la tutela del settore agroalimentare, questo è indubbio, ma è bene evitare toni trionfalistici: non siamo davanti a una rivoluzione, piuttosto a un rafforzamento delle regole già esistenti.
Fonte: MASAF
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