Naspi per i detenuti, c’è l’ok dell’Inps: quando hanno diritto alla disoccupazione

L’Inps ha recepito i più recenti orientamenti della Corte di Cassazione e, con un’apposita circolare pubblicata il 16 luglio, ha chiarito in quali casi i lavoratori detenuti possono accedere alla Naspi. L’indennità di disoccupazione è infatti destinata a chi ha svolto attività lavorativa all’interno degli istituti penitenziari, ma nel rispetto di determinate condizioni.
Quando spetta la Naspi ai detenuti
La circolare individua quattro casi specifici nei quali il detenuto può accedere all’indennità di disoccupazione, e questi sono:
- scarcerazione, ovvero la fine del lavoro per conclusione della pena. Secondo la Cassazione, il detenuto che viene scarcerato non sceglie di interrompere il rapporto di lavoro e non può decidere di rimanere in carcere esclusivamente per continuare a lavorare. La cessazione dell’attività lavorativa deriva quindi da un evento completamente indipendente dalla sua volontà e, quindi, dà diritto alla Naspi;
- conclusione del progetto di lavoro organizzato dall’amministrazione penitenziaria. Anche in questo caso il lavoratore detenuto non ha alcun potere decisionale sulla durata dell’attività lavorativa né sulla possibilità di proseguirla. La Cassazione ha quindi assimilato questa situazione alla naturale scadenza di un contratto a termine che, per questo motivo, dà diritto all’indennità di disoccupazione;
- trasferimento del detenuto presso un diverso istituto di pena. Poiché la cessazione del rapporto lavorativo deriva da un provvedimento dell’amministrazione e non da una libera scelta del detenuto, i giudici hanno riconosciuto anche in questo caso la presenza dello stato di disoccupazione involontaria richiesto dalla legge. Di conseguenza, il trasferimento costituisce una delle fattispecie che consentono l’accesso alla Naspi;
- misura alternativa alla detenzione. Infatti, anche se è il detenuto a fare domanda per questa misura alternativa, la cessazione dell’attività lavorativa non dipende da una sua decisione spontanea, contrariamente a quanto potrebbe sembrare a prima vista. Come chiarito dalla Corte Suprema, infatti, la concessione della misura alternativa non avviene automaticamente, ma richiede una valutazione dell’autorità giudiziaria, che decide se autorizzarla o meno. Pertanto, la perdita del lavoro rappresenta un effetto indiretto di un provvedimento giudiziario e non può essere equiparata a una dimissione volontaria o a una rinuncia spontanea all’occupazione. Di conseguenza, il lavoratore detenuto ha diritto alla copertura previdenziale per disoccupazione.
Ovviamente, in tutte le ipotesi sopra elencate, è possibile richiedere la Naspi se si possiedono tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa, ovvero aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Quando non spetta
L’Inps ha ribadito, però, che il diritto alla disoccupazione continua a essere escluso per i lavori in rotazione, tipici dell’organizzazione lavorativa all’interno degli istituti penitenziari. Si tratta di tutte quelle circostanze in cui, per consentire a un numero maggiore di detenuti di svolgere attività lavorative, l’amministrazione organizza turni di avvicendamento tra i lavoratori.
Durante i periodi nei quali il detenuto non è chiamato a lavorare non si verifica una vera cessazione del rapporto di lavoro. Secondo la Cassazione:
- il rapporto rimane unico e, infatti, continua a esistere anche nei periodi di pausa, poiché il detenuto mantiene l’aspettativa di essere nuovamente impiegato secondo la programmazione stabilita;
- non si realizza una perdita definitiva dell’occupazione ma soltanto una sospensione temporanea dell’attività.
Proprio per questo motivo manca il requisito fondamentale della cessazione del rapporto di lavoro e, di conseguenza, non può essere riconosciuta la Naspi.
