Stop alle miscele di olio vergine etichettate come olio extravergine d’oliva: le nuove regole del Ministero

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Per anni, secondo l’orientamento seguito dalle autorità italiane, un olio vergine poteva essere mescolato con uno extravergine e, se il prodotto finale rispettava i parametri chimici e superava il giudizio degli assaggiatori, arrivare sullo scaffale con la denominazione più pregiata. La bottiglia, in sostanza, faceva carriera per media ponderata.

La circolare numero 0347821 del 16 luglio 2026 cambia l’orientamento italiano: basta la presenza di olio di oliva vergine perché l’intera miscela debba essere classificata ed etichettata nella categoria inferiore. Mescolare i due oli resta possibile. A sparire è la possibilità di chiamare extravergine il risultato.

Il Ministero dell’Agricoltura presenta il provvedimento come una stretta a tutela di consumatori, olivicoltori e qualità del Made in Italy. La storia normativa è un po’ meno solenne. A gennaio, la Corte dei conti europea aveva segnalato che le regole dell’Unione sulla miscelazione tra oli vergini di categorie diverse erano poco chiare e venivano interpretate in maniera differente dagli Stati membri.

Le autorità italiane avevano considerato lecita la vendita della miscela come extravergine, purché il prodotto finale possedesse tutti i requisiti previsti. Una lettura confermata nel 2023 anche dal Tribunale di Perugia, in assenza di un divieto esplicito sulla miscelazione tra categorie. La circolare ribalta quell’orientamento e fissa una linea più restrittiva sul piano nazionale.

La miscela scende di categoria anche quando supera le analisi

Il regolamento europeo 2022/2104 distingue chiaramente le due categorie. L’extravergine è definito come un olio di oliva di “categoria superiore”, ottenuto direttamente dalle olive e soltanto attraverso procedimenti meccanici. Nella descrizione dell’olio vergine le parole “categoria superiore” scompaiono.

Cambiano anche i parametri. Per l’extravergine l’acidità non può superare lo 0,8%, la mediana dei difetti deve essere pari a zero e il fruttato deve risultare percepibile. L’olio vergine può raggiungere un’acidità del 2% e presentare difetti organolettici entro i limiti stabiliti. Rimane un olio ottenuto direttamente dalle olive e destinato al consumo alimentare; appartiene semplicemente a una categoria qualitativa e commerciale inferiore.

Finora l’interpretazione italiana guardava soprattutto al punto di arrivo. Se il blend rispettava tutti i parametri dell’extravergine, poteva assumere quella denominazione anche quando una delle sue componenti era nata vergine. Il nuovo criterio guarda anche dentro il serbatoio: un olio già classificato nella categoria inferiore non viene più promosso grazie all’aggiunta di una quantità sufficiente di prodotto migliore.

La differenza è sostanziale per gli imbottigliatori. La miscela potrà ancora essere prodotta e venduta, però dovrà presentarsi come olio di oliva vergine. Le analisi continueranno a stabilire se il prodotto rispetta i limiti della categoria; non serviranno più a cancellare la classificazione originaria degli oli utilizzati.

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La circolare riguarda soprattutto etichetta, qualità e valore commerciale

Francesco Lollobrigida ha collegato le nuove regole alla salute e al benessere dei cittadini, oltre che alla tutela degli agricoltori. Il richiamo all’informazione corretta è fondato. Quello sanitario va maneggiato con più cautela: l’olio vergine è una categoria alimentare ammessa al consumo e la sua presenza in una miscela non la rende automaticamente pericolosa.

La Corte dei conti europea distingue tra genuinità, sicurezza e tracciabilità. La genuinità riguarda la corrispondenza tra il contenuto della bottiglia e la categoria dichiarata; la sicurezza riguarda invece contaminanti e residui potenzialmente nocivi. Una miscela classificata come vergine può essere perfettamente sicura. Il problema nasce quando viene presentata con il nome di una categoria superiore.

Il provvedimento rende quindi più severo il criterio con cui viene assegnata la denominazione commerciale. Chi compra extravergine dovrà trovare nella bottiglia soltanto oli appartenenti a quella categoria, senza componenti vergini promosse dall’esame finale.

Rimangono consentite le miscele composte interamente da extravergini, anche quando provengono da cultivar, territori e Paesi diversi. Le diciture “miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea” oppure “originari dell’Unione europea e non originari dell’Unione” indicano la provenienza geografica, non un abbassamento di categoria. Un blend di extravergini spagnoli, greci e italiani resta extravergine, purché lo siano tutte le sue componenti.

La circolare rende più netto il confine tra le due categorie e interviene soprattutto sulla correttezza dell’etichetta. L’olio vergine resta un alimento ammesso al consumo. A cambiare è il cartellino: se entra nella miscela, l’“extra” resta fuori dall’etichetta.

Autore articolo: Ilaria Rosella Pagliaro